Consorzio Universitario Nuorese


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Statuto






(adeguato alle norme della L.142/90 - artt.23/34/60)

TITOLO I° - Costituzione - fini - durata del Consorzio.

ART. 1 Costituzione
E' costituito, a norma degli artt. 23/24/25 della legge 142/90, un Consorzio per la promozione degli studi universitari nella Sardegna Centrale con le finalità di cui al successivo art. 3. Il Consorzio già operante, istituito con D.P.G.R. n° 11 in data 23.01.1990 con la stessa denominazione, per effetto dell' art. 60 della Legge 142/90 viene trasformato nella forma di gestione di cui all' art. 25 della legge predetta. Al Consorzio potranno aderire altri Enti Pubblici su conforme decisione dell'Assemblea Generale.

ART. 2 Sede
Il Consorzio ha sede in Comune di Nuoro.

ART. 3 Finalità del Consorzio
Al fine di rispondere alle esigenze di crescita culturale della popolazione e di sviluppo socio-economico delle aree marginali delle Sardegna Centrale e nel quadro di un'organica e diffusa presenza dell'Università nel territorio regionale, il Consorzio si propone di:
1)- Promuovere l'istituzione dell'Università di Nuoro anche partendo dalla istituzione di facoltà e di corsi in Sardegna e coordinati congiuntamente con gli Atenei di Cagliari e Sassari e con le altre Università italiane, possibilmente, non ripetitivi di corsi già istituiti presso le Università Sarde;
2)- Promuovere l'istituzione di corsi universitari decentrati, a favore degli studenti lavoratori;
3)- Promuovere l'organizzazione di corsi universitari e di aggiornamento professionale e di formazione di nuove professionalità nei settori pubblico e privato;
4)- Promuovere l'istituzione di centri di ricerca, di scuole di specializzazione parauniversitarie, post-universitarie, superiore e di corsi di perfezionamento e di corsi estivi;
5)- Promuovere l'organizzazione e l'utilizzo di moderni sistemi telematici per un facile interscambio con centri di ricerca universitari nazionali ed internazionali;
6)- Istituire e gestire adeguati servizi di sostegno culturale e di assistenza a favore degli studenti universitari;
7)- Apprestare e gestire le strutture logistiche da destinare alle attività didattiche e amministrative, gli arredi e apparecchiature tecniche e scientifiche necessarie;
8)- Attuare ogni altra iniziativa idonea a promuovere lo sviluppo della cultura, in collegamento con le forze produttive, i distretti scolastici, l' IRSAE e le Università, in una prospettiva di educazione e di formazione professionale permanente in coerenza con gli indirizzi di sviluppo socioeconomico della Sardegna Centrale.

ART. 4 Durata del Consorzio
Il Consorzio è costituito a tempo indeterminato e cessa per l'esaurimento del proprio fine, e cioè l'istituzione dell'Università di Nuoro. Esso può altresì cessare per decisione di uno dei due enti consorziati o, in caso di adesione di altri enti, per decisione di un numero di enti che complessivamente detenga almeno 501 millesimi del totale delle quote di partecipazione.

ART. 5 Scioglimento
In caso di scioglimento del Consorzio il patrimonio e gli eventuali fondi di riserva verranno ripartiti tra gli enti consorziati, salvo i diritti di terzi e previa detrazione delle passività, in ragione dei conferimenti iniziali e successivi.

ART. 6 Trasmissione atti fondamentali agli enti consorziati
Il Presidente dell'assemblea prevede a trasmettere agli enti consorziati entro quindici giorni dalla loro adozione da parte dell'Assemblea stessa, gli atti fondamentali del Consorzio. Tale adempimento non ha finalità di controllo ma di informazione sull'attività del Consorzio.

ART. 7 Forme di consultazione
Gli organi del Consorzio promuoveranno ogni possibile forma di consultazione e partecipazione degli enti consorziati in merito agli aspetti fondamentali dell'attività del Consorzio.Per il raggiungimento dei fini di cui al comma precedente gli organi del Consorzio, in particolare:
- attueranno incontri con gli enti consorziati partecipando anche a richiesta o su propria iniziativa a sedute dei relativi organi (Consiglio e Giunta);
- Divulgheranno ed illustreranno l'attività consorziale.

ART. 8 Controversie
Tutte le controversie che dovessero insorgere tra gli enti consorziati e tra essi e il Consorzio verranno decise da un collegio di tre arbitri nominati uno da ciascuno delle due parti interessate ed il terzo di comune accordo o, in caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale di Nuoro.

TITOLO II° GLI ORGANI - STRUTTURA ORGANIZZATIVA

ART. 9 Organi
Sono organi del Consorzio:
a) L'Assemblea dei Rappresentanti;
b) il Consiglio di Amministrazione;
c) il Presidente del Consiglio di amministrazione;
d) il Collegio dei Revisori dei Conti;
e) il Direttore.

ART. 10 Assemblea: composizione - quote di partecipazione
L' assemblea del Consorzio è composta dai Rappresentanti degli enti consorziati nella persona del Presidente della Provincia e del Sindaco, ciascuno con responsabilità pari alla quota di partecipazione prevista dalla convenzione di cui all' art. 24 della legge 142/90, in base all' art. 29 del presente Statuto.In caso di comprovata necessità l'assemblea del Consorzio potrà determinane contribuzioni integrative, soggette ad approvazione degli enti consorziati, con le modalità previste nella convenzione di cui al precedente comma e nella proporzione fissata per le quote ordinarie.L'adesione di nuovi enti pubblici al Consorzio comporterà la rideterminazione delle quote di partecipazione con una conseguente modifica ed integrazione della convenzione sopra menzionata.La convenzione, modificata ed integrata, dovrà essere approvata dai consigli degli enti consorziati e sottoscritta dai loro legali rappresentanti. Il Presidente della Provincia e il Sindaco del Comune di Nuoro possono delegare la rappresentanza di un Consigliere.

ART. 11 Assemblea e funzioni
Spetta all'Assemblea consorziale:
1)- Eleggere, con le modalità di cui successivo art. 15 il Presidente e il Consiglio di amministrazione
2)- Revocare i membri del consiglio di amministrazione con le modalità del successivo art. 17;
3)- Disporre lo scioglimento motivato del consiglio di amministrazione;
4)- Nominare, con le modalità di cui al successivo art. 26 il collegio dei revisori dei conti;
5)- Approvare il programma di attività predisposto dal Consiglio di Amministrazione sulla base degli indirizzi formulati alla assemblea;
6)- Approvare i bilanci preventivi annuali e pluriennali completi della tabella del personale, deliberati dal Consiglio di amministrazione e relative variazioni;
7)- Approvare i conto consuntivo;
8)- Approvare le proposte di modifiche e integrazioni alla convenzione di cui all' art. 24 della L. 142/90;
9)- Approvare le proposte di modifica allo statuto da sottoporre agli enti; 10)- Approvare i regolamenti consorziali.

ART. 12 Assemblea : funzionamento - deliberazioni
L'Assemblea può riunirsi in ogni momento per iniziativa del Presidente od a richiesta del Consiglio di amministrazione o di tanti componenti che rappresentino almeno un terzo dei totale delle quote di partecipazione.L'Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente del Consorzio mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o, nei casi di urgenza, mediante telegramma: sia la lettera di ricevimento che il telegramma debbono contenere il giorno, l'ora e il luogo della riunione nonchè l'indicazione degli oggetti da trattarsi nell'adunanza.L'avviso di convocazione dovrà pervenire a domicilio dei rappresentanti almeno tre giorni prima dell'adunanza stessa.In caso di urgenza, il termine può essere ridotto di 24 ore.Le sedute dell'Assemblea sono valide con le presenze di tanti componenti che rappresentino almeno la maggioranza assoluta delle quote di partecipazione.Fin tanto che il Consorzio sarà costituito da due enti (Provincia - Comune di Nuoro), la presenza è prescritta anche per le sedute di seconda convocazione. Le proposte delle deliberazioni, predisposte dagli uffici, devono essere corredate dai pareri di cui all' art. 53 della legge 142/90 e dall'attestazione di cui all' art. 55 della stessa legge.L'Assemblea delibera con voto favorevole della maggioranza delle quote presenti.Le deliberazioni devono essere pubblicate nell'albo pretorio del consorzio.I verbali delle adunanze sono redatti da un dipendente dei Consorzio designato dal Direttore.

ART. 13 Assemblea: indennità
Ai componenti dell'Assemblea potranno essere corrisposte indennità nella misura fissata dall'Assemblea stessa nel rispetto delle norme di legge vigenti in materia.

ART. 14 Consiglio di Amministrazione: composizione requisiti compatibilità
Il Consiglio di Amministrazione è composto da quattro membri effettivi, oltre il Presidente.Devono essere scelti dall'assemblea fra coloro che hanno i requisiti per la nomina a Consigliere Comunale.Essi devono altresì possedere una speciale competenza, per studi compiuti e funzioni disimpegnate presso organismi pubblici o privati.Restano ferme le incompatibilità stabilite dalle leggi e dai regolamenti generali vigenti.Non possono far parte del consiglio di amministrazione i membri dell' assemblea.I componenti del Consiglio di amministrazione non possono essere nominati ad impieghi dipendenti dal Consorzio prima che sia decorso almeno un anno dal giorno in cui hanno cessato di ricoprire la carica.

ART. 15 Consiglio di Amministrazione e Presidente: modalità di nomina
Il Consiglio di Amministrazione di 4 membri è nominato dall'Assemblea Consortile con voto limitato a 2.Il Presidente è eletto dall'Assemblea quando riporti la maggioranza assoluta delle quote.Qualora nella 1° seduta convocata per l'elezione del presidente, nessuno ottenga la maggioranza assoluta dei voti, saranno convocate 2 ulteriori sedute da tenersi entro 10 giorni dalla 1°, e qualora nessuno ottenga la maggioranza assoluta, risulterà eletto chi abbia ottenuto la maggioranza di voti e in caso di parità di voti il più anziano di età.

ART. 16 Consiglio di amministrazione: indennità di carica
Spettano al Presidente e ai Consiglieri di amministrazione le indennità fissate, nella misura massima, dalla legge in favore del Presidente e degli Assessori della Provincia di Nuoro.

ART. 17 Consiglio di Amministrazione: modalità revoca consiglieri
I membri del Consiglio di amministrazione possono essere revocati in ogni tempo con deliberazione espressa dall'Assemblea approvata con il voto favorevole di tanti componenti che rappresentano almeno i 700 millesimi del totale delle quote di partecipazione.
La revoca è ammessa:
a) in tutti i casi in cui l'amministratore è venuto meno agli obblighi allo stesso derivanti dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti emanati dall'assemblea
b) quando l'amministratore, con il suo comportamento, determina il venire meno della fiducia dell'assemblea;
La revoca è altresì ammessa, nei casi di violazione degli obblighi stabiliti dagli artt. 2390 e 2391 del codice civile per gli amministratori delle società per azioni.
In tali casi l'amministratore revocato risponde anche dei danni arrecati al consorzio nelle forme e con le modalità previste dalla legge.

ART. 18 Consiglio di Amministrazione: durata in carica, dimissioni, decadenza, sostituzioni
I componenti del Consiglio di Amministrazione e il Presidente rimangono in carica 4 anni e comunque fino all'insediamento dei successivi che deve avvenire entro dieci giorni dalla esecutività della nuova nomina.I componenti del Consiglio di Amministrazione sono dichiarati decaduti, nei termini e nei modi previsti delle norme legislative vigenti, nei casi di sopravvenuta ineleggibilità o incompatibilità, nonchè di assenza senza giustificato motivo a tre sedute consecutive.Le surrogazioni dei Consiglieri sono effettuate dall’Assemblea consortile entro dieci giorni da quello in cui si sono verificate o sono venute a sua conoscenza.I componenti surrogati restano in carica limitatamente a quanto vi sarebbero rimasti i loro predecessori.Ad ogni rinnovo di consiglio di Enti Consorziati rappresentanti almeno la metà del totale delle quote di partecipazione, si procede comunque alla nomina di un nuovo consiglio di amministrazione.

ART. 19 Consiglio di Amministrazione: funzioni
Il Consiglio, nei limiti degli indirizzi e delle direttive generali formulate dall’Assemblea, è competente per gli atti necessari al perseguimento ed al raggiungimento di tutti gli obiettivi che il Consorzio é destinato a soddisfare e che non siano per legge e per il presente statuto riservate al Presidente e al Direttore e vigila sul generale andamento della gestione.Il Consiglio di Amministrazione, nei limiti delle proprie attribuzioni, può affidare specifici incarichi ai suoi componenti e al Direttore.

ART. 20 Consiglio di Amministrazione: modalità e tempi di convocazione
Il Consiglio di Amm.ne, si riunisce di regola, presso la sede del Consorzio o in altro luogo indicato nell’avviso di convocazione.I1 Consiglio di Amm.ne è convocato dal Presidente in qualsiasi momento.Può essere inoltre convocato dal Presidente entro sette giorni dalla richiesta avanzata per specifici argomenti, da due componenti, dal Direttore e dal Collegio dei Revisori.L’avviso di convocazione deve contenere il giorno, l’ora, il luogo della riunione e l’indicazione degli oggetti da trattarsi nell’adunanza.La convocazione deve essere fatta dal Presidente con avviso raccomandato da recapitarsi a mano a cura del personale del Consorzio a mezzo servizio postale o a mezzo telegramma almeno, tre giorni prima della riunione.In caso d’urgenza il termine può essere ridotto a 24 ore.La seduta convocata senza osservanza delle formalità di cui sopra, è valida solo se sono presenti tutti i consiglieri.In tale ipotesi, a richiesta di un Consigliere, la trattazione d’uno o più argomenti all’ordine del giorno viene rinviata alla seduta successiva.

ART. 21 Consiglio di Amministrazione: validità delle sedute e votazioni
Il Presidente, constatata la regolare costituzione del Consiglio di Amministrazione con la presenza del numero legale dei presenti inizia e regola la discussione e stabilisce le modalità di votazione.Il Consiglio delibera a maggioranza assoluta dei votanti.A parità di voti prevale il voto del Presidente.Le deliberazioni possono adottarsi in forma palese.Quando però si tratti di deliberazioni che implicano apprezzamenti o valutazioni circa la qualità o capacità di persone, le deliberazioni stesse devono essere adottate a scrutinio segreto.Nel caso di deliberazioni adottate con voto palese, i Consiglieri che pur non essendo impediti a farlo, dichiarano di astenersi dal votare, non vengonocomputati nel numero dei votanti (quorum funzionale), essi sono invece computati tra i presenti (quorum strutturale) ai fini della determinazione del numero legale per la validità della seduta.Nel caso di deliberazioni adottate con voto segreto vanno invece computati tra i votanti coloro che hanno espresso scheda bianca o scheda nulla.Ciascun Consigliere ha diritto di far constare nel verbale il proprio voto e i motivi del medesimo.

ART. 22 Consiglio di Amministrazione: redazione verbali, visura atti e rilascio copie
I processi verbali delle adunanze del Consiglio di Amministrazione sono redatti da un dipendente del consorzio con funzioni di Segretario del Consiglio, incaricato dal Direttore.I verbali sono firmati dal Presidente e da chi esercita le funzioni di Segretario.Le copie dei verbali e delle deliberazioni dell’Assemblea e del Consiglio di Amministrazione devono essere rilasciate nel rispetto delle disposizioni di legge in materia a qualsiasi cittadino ne faccia richiesta.L’accesso agli altri atti consortili verrà disciplinato da un apposito regolamento.Le proposte delle deliberazioni, predisposte dagli uffici, devono essere corredate dai pareri di cui all’art. 53 della legge 142/90 e dall’attestazione di cui all’art. 55 della stessa legge.

ART. 23 Presidente del Consorzio: funzioni e deleghe
Il Presidente è il legale rappresentante del Consorzio, assicura l’attuazione degli indirizzi dell’Assemblea ed inoltre:
a) convoca l’Assemblea e il Consiglio di Amm.ne;
b) vigila sull'andamento del Consorzio, sull'operato del Direttore, sulla gestione e sull'esecuzione degli atti deliberativi;
c) firma la corrispondenza che non riguarda adempimenti di carattere gestionale e di esecuzione di deliberazioni;
d) riferisce periodicamente all'Assemblea sull'andamento dell'attività del Consorzio;
e) attua le iniziative di informazione e di partecipazione degli enti consorziati previste dal presente statuto e dalla convenzione:
f) adotta in caso di necessità e di urgenza e sotto la propria responsabilità, i provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione che devono essere sottoposti al Consiglio stesso nella sua prima adunanza per la ratifica;Il Presidente, in caso di assenza o di impedimento temporaneo, viene sostituito dal Consigliere da lui delegato che assume la denominazione di Vice Presidente.La delega fatta per iscritto deve essere comunicata agli enti consorziati. Qualora sia assente od impedito anche il Vice Presidente, le funzioni del Presidente vengono svolte dal Consigliere presente più anziano di età.Il Presidente può delegare, anche in via temporanea. al Vice Presidente e ad uno o più componenti il Consiglio di Amm.ne parte delle proprie competenze.

ART. 24 Il Direttore del Consorzio
Il Direttore è nominato dal Consiglio di Amministrazione mediante concorso pubblico per titoli ed esami secondo modalità che saranno determinate dal Regolamento del personale che determinerà altresì il trattamento giuridico ed economico. Le funzioni di Direttore possono essere affidate con incarico a tempo determinato ad un Funzionario in possesso della qualifica dirigenziale di uno degli Enti Consorziati, o di altra Amministrazione Pubblica, in posizione di distacco o comando. L' incarico può altresì essere conferito mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico, a eccezionalmente di diritto privato, per la durata di anni 1, a persona in possesso di requisiti per la partecipazione a concorsi per posti di qualifica dirigenziale presso Enti Pubblici. L'incarico potrà essere revocato dal Consiglio di amministrazione con provvedimento motivato.

ART. 25 Compiti del direttore
Compete al Direttore la responsabilità della attività gestionale del Consorzio. Pertanto adotta i relativi atti, sulla base dei programmi dell' assemblea e degli indirizzi attuativi approvati dal Consiglio di Amministrazione. In particolare:
a) partecipa al Consiglio di Amministrazione con voto consultivo;
b) sottopone al Consiglio di Amministrazione i bilanci preventivi e consuntivi; c) formula proposte al Consiglio di Amministrazione per l’adozione dei provvedimenti che ad esso competono;
d) presiede le Commissioni di gara e quelle per la Selezione del personale;
e) stipula i contratti nell’interesse del Consorzio;
f) provvede agli acquisti in economia ed alle spese indispensabili per l’ordinario funzionamento del Consorzio secondo modalità e limiti previsti dai regolamenti;
g) controfirma gli ordinativi di incasso e pagamento.

ART. 26 Struttura organizzativa
Il Consorzio organizza in forma autonoma gli uffici ed i servizi occorrenti all’espletamento delle proprie funzioni istituzionali.In coerenza alle norme della legge 7.8.90 n° 241, i procedimenti amministrativi saranno informati a criteri di semplicità e di trasparenza e dovranno essere esperiti entro il termine che sarà determinato dal Consiglio di Amministrazione, su proposte del Direttore per ciascun tipo di procedimento.L’articolazione organizzativa e la dotazione organica del Consorzio sono definite dal regolamento del personale e dalla annessa tabella organica.Il trattamento economico e giuridico del personale è stabilito con deliberazione dell’Assemblea Consorziale recettiva della contrattazione collettiva nazionale per i dipendenti degli enti locali.In via transitoria e fintanto che non verrà messa in atto la soluzione organizzativa di cui ai precedenti commi, il Consorzio continuerà ad avvalersi di personale incaricato e/o distaccato dagli enti consorziati.

ART. 27 Collegio dei Revisori
Il controllo sulla gestione economico-finanziaria del Consorzio è esercitato dal Collegio dei Revisori composto da tre esperti nominati dall’Assemblea secondo i criteri fissati dal 2° comma dell’art.57 della legge 142/90.I Revisori durano in carica tre anni decorrenti dalla deliberazione di nomina, non sono revocabili salvo inadempienze, e sono rieleggibili per una sola volta.I revisori hanno la responsabilità di esercitare le funzioni previste dalla legge sopra citata e dal regolamento di contabilità.Possono assistere alle sedute dell’Assemblea e, su invito del Presidente del Consorzio anche alle adunanze del Consiglio di Amministrazione nelle quali si tratti di bilancio, di conto consuntivo oppure in materia economico-finanziario di rilevante interesse per il Consorzio.Il Collegio dei Revisori deve riunirsi almeno ogni quadrimestre.Il revisore che, senza giustificato motivo, non partecipa durante un esercizio a due riunioni del collegio decade dall’ufficio. `Decade altresì nel caso in cui l’assenza, ancorché giustificata, si protragga per un intero esercizio.Delle riunioni del collegio deve redigersi processo verbale che va sottoscritto dagli intervenuti: copia di ciascun processo verbale deve essere trasmesso, nel termine di cinque giorni, ai rappresentanti degli enti consorziati, al Presidente e al Direttore del Consorzio.Le decisioni del Collegio dei Revisori devono essere prese a maggioranza assoluta dei voti.Il Revisore dissenziente deve far iscrivere a verbale i motivi del prorio dissenso.

TITOLO III° REVISIONE E RAPPORTI ECONOMICI - FINANZIAMENTI

ART. 28 Mezzi finanziari - Equilibrio di gestione
Il Consorzio provvede al conseguimento dei propri scopi statutari con i seguenti mezzi:
- quote annue di partecipazione degli enti consorziati;
- contributo annuo della Regione Autonoma della Sardegna;
- conferimenti straordinari disposti dagli enti consorziati con le modalità di cui al precedente art.10 o quale contributo "UNA TANTUM" senza riferimento alle quote di partecipazione.
Altre entrate potranno derivare da eventuali lasciti o donazioni, da contributi statali, di enti pubblici, associazioni, istituti di credito ed aziende private.

ART. 29 Partecipazione degli Enti Consorziati all’attività economica
Gli enti consorziati parteciperanno all’attività economica del Consorzio conferendo una quota annua di finanziamento di £. 100.000.000, così ripartita:
500 millesimi a carico della Provincia di Nuoro;
500 millesimi a carico del Comune di Nuoro.
La quota annua di finanziamento di cui al precedente comma può essere rideterminata su proposta dell’assemblea del Consorzio, con atto dei Consigli degli Enti Consorziati.Le contribuzioni integrative di cui al 2° comma del precedente art.10 verranno utilizzate per esigenze straordinarie di esercizio secondo i criteri di impegno e le formalità determinate dall'Assemblea Consorziale.

ART. 30 Investimenti
Per il funzionamento delle spese relative agli investimenti, il Consorzio provvede:
a) con contributo in conto capitale della R.A.S., dello Stato e di altri enti pubblici;
b) con l'incremento del fondo di dotazione da parte degli Enti consorziati in proporzione alle quote di partecipazione;
c) con l'utilizzo di fondi all'uopo accantonati e di altre fonti di autofinanziamento.

ART. 31 Appalti e forniture
Agli appalti di lavoro, all'acquisizione di beni e servizi di cui necessita per il perseguimento dei suoi fini istituzionali, il Consorzio provvede mediante contratti osservando le norme vigenti nazionali o comunitarie, in ogni caso criteri di trasparenza, imparzialità ed economicità.Con apposito regolamento deliberato dall'Assemblea, sempre nel rispetto della normativa vigente, vengono stabilite le procedure da osservarsi per lo svolgimento delle gare, la scelta della forma di contrattazione, la disciplina dei casi in cui è consentito il ricorso alla trattativa privata e alla esecuzione con il sistema "sistema in economia".

ART. 32 Regolamenti
L'assemblea del Consorzio provvederà ad emanare i seguenti regolamenti:
a) regolamento di contabilità;
b) regolamento sulla disciplina dei contratti;
c) regolamento di funzionamento dell'Assemblea e del consiglio di amm.ne;
d) regolamento organico del personale;
e) regolamento sul procedimento amministrativo e sulla disciplina del diritto di accesso agli atti del Consorzio, ai sensi della legge 241/90.

ART. 33 Pubblicità degli atti consortili
Tutti gli atti dell'Amm.ne Consorziale sono pubblici ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di legge o per effetto di motivato provvedimento del Presidente assunto in conformità al regolamento del Consorzio di cui alla lettera e) del precedente articolo 32.Le copie delle deliberazioni dell’Assemblea e del Consiglio di Amministrazione vengono pubblicati nel rispetto della durata e delle scadenze previste dalle vigenti norme di legge.Le copie dei provvedimenti del Presidente, del Direttore, nonché dei verbali del collegio dei Revisori sono esposti all’Albo Pretorio del Consorzio per la durata di dieci (10) giorni.Tale pubblicazione deve essere effettuata entro quindici giorni dalla data di adozione.

ART. 34 Norme di rinvio
Per quanto non sia nel presente statuto diversamente disposto si osservano le norme della legge 8.6.1990 n°142 e quelle dei regolamenti in vigore della Provincia di Nuoro.

ART. 35 Entrata in vigore
Il presente Statuto entra in vigore, dopo l’espletamento del controllo da parte del competente organo regionale e la pubblicazione all’Albo Pretorio del Consorzio per trenta giorni consecutivi.Il Segretario Generale appone in calce all’originale dello Statuto la dichiarazione della entrata in vigore.Il Presidente dispone l’invio dello Statuto, munito dell’attestazione di cui al precedente comma, agli enti consorziati.

ORGANI ISTITUZIONALI:
Assemblea Generale: Presidente dell'Amministrazione Generale
Sindaco del Comune di Nuoro

Consiglio di Amministrazione:
arch. Sergio Russo - Presidente
prof.ssa Francesca Rosa Palmas - Componente
dr. Antonio Cambedda - Componente
sig. Bruno Chisu - Componente
prof.ssa Franca Maria Carroni - Componente

Consorzio per la promozione degli studi
Universitari nella Sardegna Centrale
Via Salaris, 18 - 08100 Nuoro

info@cons-uninuorese.nu.it

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